Fino a poche settimane fa il ragionamento era semplice: se cambiavi la caldaia, cambiavi la caldaia. Se rifacevi la facciata, rifacevi la facciata. Dal 3 agosto 2026 non è più così. Su una parte molto larga degli interventi è scattato un obbligo nuovo: una quota dei consumi dell'edificio deve essere coperta da fonti rinnovabili, e la verifica non arriva a lavori finiti, arriva prima, quando presenti la pratica.
La cosa che sorprende quasi tutti è che non serve una ristrutturazione grossa. Prima l'obbligo riguardava le nuove costruzioni e le ristrutturazioni cosiddette rilevanti, cioè i cantieri importanti. Adesso entra anche la sola sostituzione dell'impianto termico. Cambi il generatore e ti trovi dentro una regola che non sapevi esistesse.
In sintesi
Dal 3 agosto 2026 gli interventi con titolo edilizio richiesto da quella data devono coprire con fonti rinnovabili una quota dei consumi: 60 per cento per le nuove costruzioni, 40 per cento per le ristrutturazioni importanti di primo livello, 15 per cento per quelle di secondo livello e per la sola sostituzione dell'impianto termico. Chi non rispetta l'obbligo si vede negare il titolo edilizio. Esiste una deroga per impossibilità tecnica, ma va dimostrata dal progettista nella relazione tecnica, non basta dichiararla.
Cosa è cambiato di preciso, e da quando
La norma è il decreto legislativo 9 gennaio 2026 numero 5, il provvedimento con cui l'Italia ha recepito la direttiva europea RED III. Il decreto è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, ma le disposizioni sugli edifici sono diventate operative dopo centottanta giorni. Da qui la data che conta: 3 agosto 2026.
Il criterio non è la data di inizio dei lavori e non è la data della firma del preventivo. È la data in cui viene richiesto il titolo edilizio. Una CILA o una SCIA presentata il 30 luglio segue le vecchie regole, la stessa pratica presentata il 5 agosto segue le nuove. Se hai un progetto fermo da mesi e stai per depositarlo, questa è la prima cosa da verificare col tuo tecnico.
Il decreto non ha inventato le percentuali da zero: ha riscritto l'Allegato III del decreto legislativo 199 del 2021. Quello che è cambiato è a chi si applicano. Prima il riferimento erano le ristrutturazioni rilevanti, adesso sono le categorie del decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015, che sono molto più larghe.
Le tre soglie
Le quote di copertura dei consumi da fonti rinnovabili sono queste.
| Tipo di intervento | Quota minima da rinnovabili |
|---|---|
| Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione | 60 per cento |
| Ristrutturazione importante di primo livello | 40 per cento |
| Ristrutturazione importante di secondo livello | 15 per cento |
| Sola ristrutturazione dell'impianto termico | 15 per cento |
Fonte: Allegato III del D.Lgs. 199/2021 come modificato dal D.Lgs. 5/2026.
La quota si calcola sui consumi complessivi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. Non è una percentuale di superficie del tetto e non è un numero di pannelli: è un bilancio energetico che fa il progettista.
Primo livello, secondo livello: cosa vogliono dire davvero
Sono i due gradini definiti dall'Allegato 1 del decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015. Non è terminologia da azzeccare a occhio, perché è quella che decide se ti tocca il 40 o il 15 per cento.
Come si distinguono
Primo livello. L'intervento interessa oltre il 50 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio e comprende anche il rifacimento dell'impianto termico. È il cantiere completo: cappotto su tutte le facciate più impianto nuovo.
Secondo livello. L'intervento interessa oltre il 25 per cento della superficie disperdente. È il caso molto più comune: rifaccio la facciata, o rifaccio il tetto, o cambio tutti i serramenti su un fronte importante.
La superficie disperdente lorda è tutto quello che separa il riscaldato dal non riscaldato: muri esterni, tetto, solaio verso il garage o la cantina, pavimento verso un vespaio, serramenti. Non è solo la facciata che si vede dalla strada. Questo è il punto dove tanti proprietari sbagliano la stima da soli: si guarda il fronte principale, si pensa di essere sotto il 25 per cento, e invece contando anche il tetto e il solaio si passa la soglia.
Se stai valutando un cappotto, ti conviene leggere anche quando conviene il cappotto esterno e quando quello interno, perché la scelta cambia la superficie interessata e quindi il livello dell'intervento.
Il caso che riguarda più persone: cambiare solo la caldaia
Qui sta la novità che sposta di più. Fino al 2 agosto la sostituzione del generatore era, dal punto di vista delle rinnovabili, un intervento neutro. Adesso la ristrutturazione dell'impianto termico fa scattare la soglia del 15 per cento.
Tradotto in pratica: se sostituisci il generatore e la pratica parte da agosto in poi, il progettista deve dimostrare che il 15 per cento dei consumi previsti è coperto da rinnovabili. In molti casi la risposta tecnica è una pompa di calore, un sistema ibrido, un solare termico per l'acqua calda, o del fotovoltaico dimensionato di conseguenza. Ma la risposta non è automatica e non la decide chi vende l'impianto: la decide il calcolo.
Va detta anche l'altra metà. Non tutte le sostituzioni sono ristrutturazione dell'impianto termico ai sensi del decreto. Sostituire un generatore con uno equivalente, senza toccare la distribuzione e senza rientrare nelle definizioni del Requisiti Minimi, è un caso diverso da un rifacimento vero dell'impianto. È esattamente il tipo di distinzione che va messa nero su bianco dal tecnico prima di depositare, non discussa dopo.
Cosa succede se l'obbligo non è rispettato
Non è una multa che arriva dopo. L'articolo 26 del decreto legislativo 199 del 2021 prevede che l'inosservanza dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili comporti il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Questo cambia la natura del problema. Non è un adempimento che si sistema in corso d'opera: è una condizione per poter partire. La verifica energetica smette di essere un allegato di contorno e diventa uno dei pezzi che il Comune guarda per dire sì o no.
Perché ti riguarda anche se il progetto lo fa un altro
Un titolo rilasciato su un progetto che non rispetta l'obbligo è un titolo fragile. Le conseguenze non ricadono sul progettista soltanto: la casa resta con una pratica contestabile, e i problemi vengono a galla nel momento peggiore, cioè quando la vendi o quando chiedi l'agibilità. Prima di firmare, chiedi al tuo tecnico una riga scritta che dica come è stato soddisfatto l'obbligo o su quale base è stata chiesta la deroga.
La deroga esiste, ma va dimostrata
Il decreto prevede una deroga per impossibilità tecnica. Non è una casella da spuntare. Va documentata dal progettista nella relazione tecnica prevista dall'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 192 del 2005, e la relazione deve esaminare la non fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili, non solo di quella che si era pensata per prima.
Dove la deroga si applica, l'edificio non è comunque libero: deve raggiungere un valore di energia primaria non rinnovabile inferiore al limite di riferimento. In altre parole, se non puoi mettere le rinnovabili devi compensare isolando meglio.
I casi in cui la strada della deroga è realistica esistono e in una città come Torino non sono rari: coperture in ombra per gran parte della giornata, tetti già occupati da impianti condominiali, edifici sotto vincolo dove il pannello in falda non è autorizzabile. Su questi ultimi va ricordato che la tutela del patrimonio resta gerarchicamente superiore: la spinta all'efficienza non scavalca il Codice dei beni culturali e del paesaggio, il decreto legislativo 42 del 2004.
Cosa cambia a Torino e provincia
Tre situazioni ricorrenti nel nostro bacino.
Il condominio anni 60 e 70 che rifà la facciata. È l'intervento più diffuso in città. Se il cantiere tocca oltre il 25 per cento della superficie disperdente, e spesso lo tocca, siamo in secondo livello: 15 per cento da rinnovabili. La decisione va portata in assemblea insieme al resto, non scoperta dopo la delibera. Su come si arriva preparati a quel passaggio abbiamo scritto come si fa approvare un lavoro in assemblea.
La villetta della cintura che cambia caldaia. Il caso nuovo. Chi aveva messo in preventivo la sola sostituzione si trova davanti a una scelta che prima non c'era, con un impatto sul costo che va conosciuto prima di firmare.
La casa in centro storico o in collina sotto vincolo. Qui la strada è quasi sempre quella della deroga documentata più la compensazione sull'involucro. Costa più tempo di progettazione e meno impianto.
C'è una seconda parte dell'obbligo, e quasi nessuno la nomina
La quota sui consumi non è tutto. In parallelo il decreto chiede di installare una potenza elettrica da rinnovabili calcolata con una formula, e i due requisiti vanno soddisfatti insieme, non in alternativa.
La formula è P uguale a k per S. S è la superficie in pianta dell'edificio misurata al livello del terreno. Il coefficiente k vale 0,025 kW per metro quadro negli edifici esistenti e 0,05 nelle nuove costruzioni.
Un esempio per capire l'ordine di grandezza: un edificio esistente con un'impronta a terra di 200 metri quadri porta a una potenza intorno ai 5 kW. Non è un numero enorme, ma non è nemmeno zero, e soprattutto è spazio fisico che qualcuno deve trovare sul tetto, in un tetto che magari deve già ospitare il camino, l'unità esterna della pompa di calore e i lucernari.
Il motivo per cui questa parte crea problemi non è la spesa, è la geometria. In un condominio la superficie di falda utile, orientata bene e non in ombra, è spesso molto meno di quella che sembra guardando la planimetria. Ed è qui che il progetto va verificato prima, non quando i pannelli arrivano in cantiere.
Non confondere l'obbligo con il bonus
È l'equivoco che sentiamo più spesso in questi giorni. Le due cose viaggiano su binari diversi e conviene tenerle separate in testa.
Obbligo e incentivo non sono la stessa cosa
L'obbligo dice cosa devi fare per ottenere il titolo edilizio. Non dipende da quanto spendi e non si sceglie: se rientri nelle categorie, si applica.
La detrazione dice quanto dello speso puoi recuperare in dichiarazione. È una convenienza, non un permesso.
La conseguenza pratica: puoi benissimo trovarti obbligato a fare una cosa e non avere alcun vantaggio fiscale in più per averla fatta. Il conto va rifatto su questa base, non sperando che l'incentivo copra l'obbligo.
Se stai facendo i conti sulle detrazioni, il quadro aggiornato delle aliquote e delle scadenze sta in quando scade davvero il 50 per cento. Qui interessa solo ricordare che il calendario fiscale e il calendario dell'obbligo sono indipendenti.
Un caso concreto: la facciata di un condominio a Torino
Prendiamo il lavoro più comune in città, perché è quello dove la novità morde davvero.
Un condominio anni 60, quattro piani, deve rifare la facciata ammalorata e ne approfitta per il cappotto. L'amministratore ha in mano un preventivo fatto a maggio. L'assemblea si tiene a settembre, la pratica si deposita a ottobre.
Cosa cambia rispetto al preventivo di maggio: il cappotto su tutti i fronti supera il 25 per cento della superficie disperdente, quindi siamo in ristrutturazione importante di secondo livello, con la soglia del 15 per cento sui consumi e la potenza elettrica da installare secondo la formula. Il preventivo di maggio non ne parla, perché a maggio non serviva.
Se la cosa emerge in assemblea, si delibera su un numero sbagliato. Se emerge dopo la delibera, si torna in assemblea. Se emerge quando la pratica torna indietro dal Comune, si è perso l'autunno e il cantiere slitta alla primavera, cioè si perde una stagione intera di lavoro.
Ecco perché il momento giusto per fare questa verifica è adesso, prima dell'assemblea, non dopo. È esattamente lo stesso ragionamento che vale per le spese del lastrico solare: le sorprese in condominio non costano solo soldi, costano mesi.
Cosa non cambia
Per equilibrio va detto anche quello che resta come prima, perché in giro si legge di tutto.
- Non è un obbligo di mettere il fotovoltaico su ogni casa. È un obbligo di copertura da fonti rinnovabili che scatta quando fai certi interventi. Se non fai lavori, non ti riguarda.
- Non è retroattivo. Le pratiche richieste entro il 2 agosto 2026 restano sotto le regole precedenti.
- Non tocca la manutenzione ordinaria. Tinteggiare, sistemare un bagno, rifare un pavimento non sono interventi che fanno scattare la soglia.
- Non supera i vincoli. Dove c'è tutela paesaggistica o un bene vincolato, la tutela resta sopra e si ragiona sulla deroga.
Chi fa cosa, e in che ordine
Su questi interventi la confusione dei ruoli è la causa numero uno dei ritardi. La sequenza sana è questa.
Il progettista stabilisce se l'intervento rientra e in quale livello, fa il calcolo, sceglie la soluzione tecnica e la mette nella relazione tecnica. È l'unico che può firmare quel documento.
L'installatore dell'impianto realizza quello che il calcolo ha stabilito e rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/2008. Non decide lui la soglia, e un installatore che ti dice quanti pannelli servono prima che il calcolo esista sta vendendo, non progettando.
L'impresa edile, cioè noi, fa le opere murarie, le predisposizioni, i passaggi, i ripristini, e tiene insieme il cantiere quando le squadre sono più di una. Il nostro lavoro utile qui è arrivare prima: dirti che l'obbligo scatta mentre il preventivo è ancora modificabile.
Cosa facciamo noi e cosa non facciamo
EDIL4 è un'impresa edile. Non vendiamo impianti fotovoltaici e non facciamo la progettazione energetica: quella la firma un tecnico abilitato, ed è giusto così. Quello che facciamo è la parte edile e il coordinamento, che su questi interventi è la parte che di solito va storta.
Concretamente: prepariamo le opere murarie e le predisposizioni, gestiamo il cantiere quando sul tetto devono salire due squadre diverse, teniamo insieme il cronoprogramma fra chi fa il cappotto, chi fa l'impianto e chi deposita la pratica. E soprattutto ti diciamo prima se il lavoro che stai chiedendo fa scattare l'obbligo, invece di scoprirlo quando la pratica torna indietro.
Cosa fare adesso, in ordine
Guarda la data della pratica, non quella dei lavori
Se il titolo è stato richiesto entro il 2 agosto 2026 vale il regime vecchio. Da lì in poi vale il nuovo. È la prima domanda da fare al tecnico.
Fai calcolare la superficie disperdente, tutta
Muri, tetto, solaio verso garage e cantina, serramenti. Serve per sapere se sei sopra il 25 o sopra il 50 per cento, cioè se ti tocca il 15 o il 40.
Chiedi in che modo l'obbligo viene soddisfatto
Con quale soluzione, con quale ingombro sul tetto, con quale costo. Se la risposta è la deroga, chiedi su quali opzioni è stata dimostrata l'impossibilità.
Rimetti in fila il preventivo
Un obbligo che compare a metà cantiere è la strada più corta per un extra non previsto. Se entra, entra nel preventivo iniziale.
Domande frequenti
No. Il criterio è la data in cui è stato richiesto il titolo edilizio. Le pratiche richieste entro il 2 agosto 2026 seguono le regole precedenti, anche se i lavori partono dopo.
Non per forza pannelli. Se l'intervento rientra nella ristrutturazione dell'impianto termico, va coperto il 15 per cento dei consumi con fonti rinnovabili, e la soluzione tecnica può essere una pompa di calore, un sistema ibrido, il solare termico o il fotovoltaico. Quale sia la strada giusta lo dice il calcolo del progettista, non chi vende l'impianto.
Il vincolo non sparisce. La tutela del paesaggio e dei beni culturali prevista dal D.Lgs. 42/2004 resta sopra: se il pannello in falda non è autorizzabile, si va sulla deroga per impossibilità tecnica, che però va dimostrata nella relazione tecnica e compensata con un involucro più performante.
Il diniego del titolo edilizio, previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021. Non è una sanzione che arriva a lavori finiti: è una condizione per poter iniziare.
Sì, e nei condomini è il caso più frequente, perché un cappotto che tocca oltre il 25 per cento della superficie disperdente ricade nel secondo livello. Va messo in conto prima dell'assemblea, insieme al resto del preventivo.
Il progettista lo dimostra nella relazione tecnica prevista dall'articolo 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005, che viene depositata insieme alla pratica. La verifica avviene quindi a monte, quando il Comune valuta il titolo.
Stai per depositare una pratica?
Se hai un cappotto, un tetto o un impianto in programma, la domanda da farsi oggi è una sola: la pratica parte prima o dopo il 3 agosto. Ne parliamo prima di firmare, non dopo.
☎ Chiama 329 472 5060 Scrivici →