In sintesi

Sul lastrico solare o sul terrazzo a livello di uso esclusivo la spesa si divide per un terzo a chi lo usa e per due terzi ai proprietari delle unità sottostanti, secondo l'art. 1126 del codice civile. Ma quella divisione vale per il degrado normale. Se il danno nasce da un intervento sbagliato di chi ci abita sopra, paga lui per intero. La prima domanda non è quanto, è perché.

Sezione di un edificio. In alto il lastrico, con sopra il terrazzo di un solo appartamento che ne ha l'uso esclusivo. Sotto, gli appartamenti che quel lastrico copre. Una freccia indica che chi ha l'uso esclusivo paga un terzo della spesa, e le altre indicano che i restanti due terzi si dividono fra i proprietari delle unità coperte, in proporzione al valore. In basso la regola che decide quale delle due strade si applica: se il danno viene da una manutenzione trascurata si divide, se viene da un intervento sbagliato di chi ci abita paga lui per intero. Un terzo e due terzi, ma non sempre la sezione dice chi paga cosa uso esclusivo il lastrico unità coperte dal lastrico unità coperte dal lastrico 1/3 2/3 i due terzi in proporzione al valore Ma prima si risponde a una domanda Manutenzione trascurata negli anni si divide: un terzo e due terzi Danno causato da chi ci abita paga lui, e la divisione non si applica La causa viene prima della percentuale
Sul lastrico di uso esclusivo l'art. 1126 c.c. divide la spesa in un terzo a chi lo usa e due terzi a chi ci abita sotto. Ma quella divisione vale per il degrado normale: se il danno nasce da un intervento sbagliato di chi ci abita, paga lui per intero.

È la discussione condominiale che si incaglia più spesso, e quasi sempre per lo stesso motivo: si parte dalla percentuale invece che dalla causa.

Il vicino del piano di sotto ha una macchia sul soffitto. Sopra c'è il terrazzo di un altro appartamento. Da lì in poi tutti hanno una certezza: chi ha il terrazzo pensa che sia un problema del condominio perché quello è il tetto, il condominio pensa che sia un problema di chi ha il terrazzo perché quello è suo, e il vicino di sotto pensa solo che ha una macchia sul soffitto.

La legge non lascia molto spazio a queste opinioni. Il criterio è scritto, ed è scritto da settant'anni.

Cosa dice l'art. 1126 del codice civile

La norma riguarda i lastrici solari di uso esclusivo, cioè le coperture piane che non sono comuni a tutti ma su cui uno solo ha il diritto di calpestio.

Il criterio è questo: chi ne ha l'uso esclusivo contribuisce per un terzo nella spesa delle riparazioni o della ricostruzione. I restanti due terzi sono a carico di tutti i proprietari delle unità a cui quel lastrico serve da copertura, in proporzione al valore di ciascuna.

La logica è leggibile anche senza essere avvocati. Quel manto fa due mestieri: è il pavimento di uno e il tetto di altri. Chi ci cammina sopra ne ricava un vantaggio in più rispetto agli altri, e paga la quota corrispondente. Chi ci abita sotto ne ricava la copertura, che è il servizio più grosso dei due, e paga il resto.

La terrazza a livello segue la stessa regola

Un dubbio ricorrente è se tutto questo valga solo per il lastrico vero e proprio o anche per la terrazza a livello, cioè quella incassata nel corpo dell'edificio, alla quale si accede direttamente da un appartamento e che copre i locali sottostanti.

La Cassazione ha chiarito che il criterio è lo stesso: con la sentenza 35316/2021 ha equiparato la terrazza a livello al lastrico solare ai fini della ripartizione delle spese di riparazione e della responsabilità per le infiltrazioni.

In pratica: se quella superficie copre qualcosa che sta sotto, la regola del terzo e dei due terzi si applica, che si chiami lastrico, terrazzo o terrazza. Quello che conta è la funzione di copertura, non il nome sul rogito.

Le Sezioni Unite e la domanda che nessuno fa

Nel 2016 le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 9449, hanno messo ordine sulla parte che genera le liti vere: non chi paga il rifacimento, ma chi paga il danno già fatto al vicino di sotto.

Il principio è doppio, e vale la pena leggerlo per intero perché smonta le due posizioni più comuni.

È quell'ultima riga a fare la differenza, e a essere quasi sempre saltata.

La causa viene prima della percentuale

La divisione un terzo e due terzi è la regola per il caso normale: il manto ha fatto il suo tempo, nessuno lo ha manutenuto, l'acqua è passata. Il degrado è di tutti e la spesa si divide.

Ma se l'infiltrazione ha una causa precisa e quella causa ha un nome, la divisione salta. Sono i casi che vediamo più spesso in cantiere:

In tutti questi casi la responsabilità è di chi ha fatto l'intervento, e non c'è nessun terzo da dividere. Per questo la prima cosa da fare non è convocare l'assemblea sul preventivo: è capire da dove entra l'acqua.

Come si accerta la causa senza litigare

Questa parte costa poco e fa risparmiare mesi. Serve prima della delibera, non dopo.

Chi fa questi accertamenti non deve essere l'impresa che poi esegue il lavoro. Un tecnico terzo, anche solo per mezza giornata, produce un documento che in assemblea vale molto più di tre preventivi.

Il pavimento sopra il manto: dove la divisione cambia

C'è una distinzione che in assemblea genera più discussioni della regola principale, ed è giusto affrontarla prima e non dopo.

Il manto impermeabile è l'elemento che svolge la funzione di copertura: quello segue la regola del terzo e dei due terzi, senza discussione. Il pavimento che sta sopra è un'altra cosa. Se va rimosso e riposato perché senza toglierlo non si arriva al manto, il suo costo è una conseguenza tecnica del lavoro e segue la stessa ripartizione. Se invece chi ha l'uso esclusivo coglie l'occasione per cambiare materiale, formato o finitura, quella parte è una scelta sua.

La soluzione è banale e quasi nessuno la applica: si chiede all'impresa un preventivo con le voci separate. Manto e opere connesse da una parte, finitura scelta dall'altra. Su quel documento l'assemblea vota una cosa chiara, e nessuno si sente preso in giro.

SituazioneChi paga
Manto vecchio, nessuna causa specificaun terzo chi ha l'uso esclusivo, due terzi le unità coperte
Terrazza a livello, stesso casostessa regola: la Cassazione la equipara al lastrico
Guaina forata da una posa o da un fissaggiochi ha fatto l'intervento, per intero
Scarico chiuso o manomessochi lo ha manomesso, per intero
Danno già prodotto prima dell'acquistochi era proprietario allora, non chi compra dopo
Finitura sostituita per sceltachi ha l'uso esclusivo

Sono i casi ricorrenti, non un parere legale. Quando la causa è contestata la stabilisce un tecnico, e in caso di lite un giudice.

Proprietà esclusiva o uso esclusivo: cambia qualcosa?

È la domanda tecnica che l'amministratore prima o poi fa, ed è giusto rispondere.

Ci sono lastrici di cui uno ha solo il diritto d'uso, restando la superficie di proprietà comune, e lastrici che sono proprio in proprietà esclusiva di un condomino, perché così risulta dall'atto di acquisto o dal regolamento contrattuale.

Per la ripartizione delle spese la differenza pesa meno di quanto sembri: la giurisprudenza applica il criterio dell'art. 1126 in entrambi i casi, perché quello che conta è la funzione di copertura che quella superficie svolge per le unità sottostanti, non il titolo con cui uno ci cammina sopra. Un tetto resta il tetto di chi ci abita sotto anche quando è intestato a qualcun altro.

La differenza si sente altrove: su chi decide le modifiche, su cosa si può installare, e su quali autorizzazioni servono. Sono cose da leggere nel regolamento, prima di progettare qualsiasi intervento.

Cosa fare, in che ordine

La sequenza conta più della velocità. Farla al contrario è il motivo per cui certe pratiche durano due anni.

Perché conviene a tutti chiudere in fretta

Un'infiltrazione attiva non resta ferma. L'acqua che entra da un manto ammalorato bagna il massetto, poi arriva al solaio, e su un solaio in latero-cemento comincia a lavorare sulle armature. A quel punto non si parla più di rifare un terrazzo: si parla di ripristinare un solaio, e il costo cambia categoria.

È il calcolo che raramente viene fatto in assemblea, dove la discussione si concentra sui duemila euro di differenza fra due preventivi mentre il problema aumenta di prezzo da solo, ogni inverno.

Chi ha l'uso esclusivo ha un interesse in più a muoversi: finché il danno cresce, cresce anche la quota di cui potrebbe rispondere come custode.

Domande Frequenti

Il mio terrazzo copre l'appartamento di sotto. Il rifacimento lo pago io?

Solo per un terzo, se si tratta di manutenzione ordinaria del manto. L'art. 1126 c.c. mette un terzo della spesa a carico di chi ha l'uso esclusivo e due terzi a carico dei proprietari delle unità che il lastrico copre, in proporzione al valore. La Cassazione ha esteso lo stesso criterio alla terrazza a livello con la sentenza 35316/2021.

E se il vicino di sotto dice che è tutta colpa mia?

Dipende dalla causa, e la causa si accerta, non si discute. Se il manto è semplicemente vecchio, la divisione un terzo e due terzi resta. Se invece l'infiltrazione nasce da qualcosa che hai fatto tu, per esempio una pavimentazione posata sopra la guaina bucandola, o uno scarico modificato male, allora rispondi tu per intero e l'art. 1126 non c'entra.

Il condominio dice che non è affar suo perché il terrazzo è mio.

È l'obiezione più comune ed è sbagliata. Le Sezioni Unite con la sentenza 9449/2016 hanno stabilito che del danno da infiltrazioni risponde sia chi ha l'uso esclusivo, come custode, sia il condominio, perché quel lastrico svolge comunque la funzione di copertura dell'edificio e la sua conservazione rientra fra i compiti dell'amministratore.

Chi decide di fare il lavoro, io o l'assemblea?

L'assemblea, perché la spesa è in gran parte condominiale. Chi ha l'uso esclusivo può chiederne la convocazione e, se il condominio resta fermo davanti a un danno in corso, può intervenire d'urgenza; ma in quel caso deve poter dimostrare che l'urgenza c'era davvero, e conviene farlo con un tecnico e con delle foto datate.

Ho appena comprato l'appartamento e il terrazzo perde da anni. Pago io?

Per le spese future sì, per il danno già prodotto no. La Cassazione è chiara: del danno risponde chi era proprietario o titolare dell'uso esclusivo quando il danno si è verificato, non chi compra dopo. È una delle ragioni per cui, prima di un rogito, conviene chiedere i verbali delle ultime assemblee.

Se rifacciamo il terrazzo, il pavimento nuovo chi lo paga?

Qui la divisione spesso cambia. Il manto impermeabile è l'elemento che svolge la funzione di copertura, e segue la regola del terzo e due terzi. La finitura che sta sopra, se viene scelta per l'uso esclusivo e non è la conseguenza tecnica del rifacimento, tende a restare a carico di chi la usa. È il punto che va messo per iscritto nel preventivo, prima della delibera.

Quanto costa rifare un terrazzo di questo tipo?

Dipende quasi solo da cosa c'è sotto. Se si toglie tutto fino al solaio e si rifà il pacchetto completo è un lavoro; se si può intervenire sopra l'esistente è un altro. La differenza si scopre con dei saggi, non guardando una foto, e per questo diamo un numero definitivo solo dopo il sopralluogo.

Vi occupate anche della parte con l'amministratore?

Sì, nel senso che prepariamo un preventivo scritto perché venga portato in assemblea, con le voci separate e la ripartizione già leggibile. Non sostituiamo l'amministratore né il tecnico che redige la perizia: facciamo in modo che il documento su cui si vota si capisca.

Se stai per portare la questione in assemblea, guarda anche come si fa approvare un lavoro in assemblea e cosa deve contenere un preventivo fatto per essere verificato.

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